Tradizionalmente l’espressione “diritto all’oblio” indicava il “diritto di una persona a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all’accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo” (Cass. 18 -10 – 1984, n. 5259; Cass. 9 – 4 – 1988, n. 3679). Il riferimento è a fatti e questioni che hanno costituito fatti di cronaca o, comunque, in relazione alle quali la pubblicazione della notizia, al tempo dei fatti, era da considerarsi lecita. Oggi, con l’avvento di Internet, il diritto all’oblio ha mutato in parte il suo DNA ma il principio che ne sottende la tutela è sostanzialmente lo stesso.
Prevale il diritto alla riservatezza o il diritto di cronaca?
Per affrontare in modo adeguato l’argomento occorre partire da una precisazione necessaria. Il diritto alla riservatezza, la cui fonte primaria è l’art. 2 della Costituzione italiana, si intreccia con il diritto di cronaca. La divulgazione di notizie durante lo svolgimento dell’attività giornalistica presuppone la raccolta e la diffusione di informazioni relative ai soggetti ai quali le notizie si riferiscono. I giornalisti, nello svolgimento della loro attività professionale, non hanno l’obbligo di acquisire il consenso delle persone dei cui dati si tratta né tantomeno l’autorizzazione da parte delle stesse o del Garante della Privacy. Da qui la domanda spontanea: il loro potere di acquisizione delle notizie e di indagine è illimitato? Ovviamente no! Il trattamento dei dati personal svolto nell’ambito dell’attività giornalistica non può essere sciolto da vincoli. L’art. 137 del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) stabilisce che il professionista è sempre tenuto al rispetto dei limiti imposti dal diritto di cronaca in particolare di quello che impone il rispetto di un principio cardine “L’essenzialità dell’informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico”.
I giornalisti non possono e non devono essere censurati
L’articolo 21 della Costituzione italiana ribadisce un principio noto ma spesso sottovalutato che può essere indubbiamente ricondotto all’attività del giornalista la cui attività non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure di alcun tipo. Il diritto e dovere di cronaca deve essere esercitato in modo libero senza pressioni, vessazioni o minacce.
Un codice di deontologia che non può essere ignorato
Esiste un codice deontologico che ogni giornalista deve necessariamente seguire per non incorrere in sanzioni e per svolgere la professione nel rispetto delle norme imposte. La deontologia, animata anche da corsi di formazione professionale, evidenzia quali sono i limiti per un corretto esercizio del diritto di cronaca.
- Il principio dell’essenzialità. L’articolo 5 sancisce che l’informazione deve essere, innanzitutto, essere essenziale con riferimento anche ai dati sensibili.
- Se si tratta di informazioni “di rilevante interesse pubblico e sociale” o di notizie di rilievo “in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”, l’informazione può essere dettagliata senza temere il contrasto con la sfera privata e il diritto alla riservatezza (articolo 6 comma 1).
- Per le persone che esercitano funzioni pubbliche, la sfera privata va rispettata se le notizie “non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica (articolo 6 comma 2). Inoltre sempre lo stesso articolo precisa che “commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti” (articolo 6 comma 3).
- L’attività giornalistica non deve mai ledere la dignità della persona attraverso la pubblicazione di immagini e notizie tali da svilire e umiliare il soggetto della notizia.
I tre pilastri
La giurisprudenza ha da tempo, fissato la famosa tripartizione costituita da verità della notizia (oggettiva o putativa) purché frutto di un diligente lavoro di ricerca; l’utilità sociale dell’informazione ossia la pertinenza e il concreto interesse del pubblico alla sua conoscenza; l’esposizione civile e corretta dei fatti (continenza, priva da intenti denigratori e rispettosa delle persone e delle loro storie.
Il diritto all’oblio
In questo quadro complesso e articolato si colloca il diritto all’oblio a cui abbiamo fatto cenno nel primo paragrafo introduttivo. L’avvento di internet e ancor di più con la diffusione dei social network ha comportato una modifica sostanziale al diritto all’oblio in considerazione delle modalità di divulgazione dell’informazione. In pratica, sul web l’informazione non viene cancellata e resta sempre disponibile. In passato il diritto all’oblio nasceva per impedire che si riproponesse una notizia legittimamente pubblicata in passato per riportarla alla ribalta del pubblico senza che ve ne fosse la necessità. Oggi, nell’epoca in cui un evento non esce mai dall’attenzione del pubblico restando sul web, il diritto all’obblio punta ad impedire che una notizia pubblicata nel passato venga condivisa e rivivificata nel presente. L’esigenza odierna pertanto, non è tanto quella di cancellare l’informazione ma di contestualizzarla.
Le tutele
La Corte di Giustizia, in una pronuncia del 2014 (13 -5 -2014 n.131) ha accolto la tesi per cui gli utenti del web hanno il diritto di controllare i propri dati e richiedere ai motori di ricerca di rimuovere i risultati che li riguardano riconoscendo la responsabilità del motore di ricerca di Google per il trattamento di indicizzazione dei dati personali in caso di violazione di diritto all’oblio. Il diritto comunitario offre un’ulteriore accezione che vede il diritto all’oblio come il diritto alla cancellazione, al blocco e al congelamento dei dati o all’opposizione al trattamento dei dati previsti dalla Dir. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione. Si tratta di tutele importanti poste a presidio degli utenti sempre più dinacciati, nella riservatezza, dal web e dai mezzi di diffusione.
A cura di Luana Prontera