L’imposta di bollo anche conosciuta come “marca da bollo” nel nostro sistema fiscale italiano è un’imposta che viene applicata alla produzione, richiesta o presentazione di alcuni documenti, come atti civili, commerciali, giudiziari, extragiudiziali, avvisi e manifesti.
Una marca da bollo, quindi, è un’imposta sostitutiva dell’IVA che si applica su ricevute, fatture elettroniche quando l’importo complessivo supera i 77,47 euro. Non ha un valore unico, ma le tipologie più diffuse sono da 2 oppure 16 euro. Essendo un’alternativa all’IVA, se ne fa uso quando l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta. Scopriamo come applicarla e le eventuali sanzioni.
Quando si applica la marca da bollo?
La marca da bollo da 2 euro deve essere applicata alle ricevute e le fatture non imponibili o esenti IVA per importi che superano i 77,47 euro. L’imposta viene calcolata nel totale ed è esclusa dall’eventuale calcolo della ritenuta di acconto. Possono sussistere casi in cui la marca da bollo venga apposta anche in documenti a cui si applica l’IVA. Questo caso è ammissibile solamente se l’importo dei beni e servizi esenti IVA è superiore a 77,47 euro.
I casi più diffusi in cui si utilizza la marca da bollo per la fatturazione elettronica includono:
- Prestazioni occasionali;
- Contribuenti del regime agevolato dei vecchi minimi o forfettario (o dei nuovi minimi);
- Operazioni esenti, art. 10 DPR 633/1972;
- Operazioni fuori campo IVA;
- Operazioni non imponibili come esportazioni, servizi e scambi internazionali.
Marca da bollo e imposta da bollo
Molte volte si tende a fare confusione tra il termine “marca da bollo” e “imposta da bollo”, che sono collegati tra loro. L’imposta da bollo si riferisce all’imposta stessa che si paga attraverso la marca da bollo. L’imposta di bollo, quindi, prevede l’applicazione dell’importo in fattura che viene saldato attraverso la marca da bollo stessa.
Le marche da bollo si possono acquistare presso rivenditori di tabacchi per poi essere applicate in fattura. In alternativa, dal 1° gennaio 2015 si può assolvere il bollo virtualmente, dopo avere richiesto l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, mediante modello F24 telematico dopo 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Nel caso in cui la marca da bollo sia necessaria su una fattura elettronica, dopo averla assolta virtualmente occorre riportare in fattura la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014”.
Fatturazione elettronica: imposta di bollo virtuale
Con l’avvio della fatturazione elettronica forfettari, anche questa categoria di contribuenti avrà l’obbligo di assolvere all’adempimento del bollo virtuale. L’Agenzia delle Entrate per ogni trimestre dell’anno metterà a disposizione degli operatori IVA due elenchi con tutte le fatture elettroniche emesse e inviate, attraverso il Sistema di Interscambio per le operazioni che sono state effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
Ciò consentirà a tutti i contribuenti di verificare se hanno dimenticato di procedere al corretto assolvimento dell’imposta di bollo nella fatturazione elettronica. Nel primo elenco verranno indicate le fatture che possiedono l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo elenco saranno presenti tutte quelle fatture che non possiedono questa indicazione ma per le quali l’imposta è necessaria.
Contribuenti ed intermediari delegati avranno il tempo per apportare nel dovute e necessarie modifiche fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento e se l’operatore non apporta le modifiche, vengono confermati in automatico gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente alle eventuali modifiche apportate dai contribuenti, la nuova procedura calcolerà l’importo complessivo dovuto a titolo di imposta di bollo, per il trimestre di riferimento, che dovrà essere pagato entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Marca da bollo per prestazioni occasionali
Uno dei casi in cui si rende necessario dovere applicare la marca da bollo è quello delle ricevute per le prestazioni occasionali. Chi esercita un’attività lavorativa saltuaria, ovvero non superiore a 30 giorni per lo stesso committente, e fatturando una cifra al di sotto dei 5mila euro mensili, non ha l’obbligo dell’apertura della partita IVA e dell’emissione delle fatture, ma in compenso dovrà rilasciare una ricevuta con apposta una marca da bollo qualora il totale dovesse essere maggiore di 77,47 euro.
Marca da bollo per regime dei minimi
I contribuenti facenti parte del regime dei minimi, sia quello di vantaggio che quello forfettario, hanno l’obbligo dell’inserimento di una marca da bollo su tutte le fatture di che presentano un importo maggiore di 77,47 euro.
La dicitura da riportare in fattura è: “Imposta da bollo sull’originale. ID XXXXXXXX” che si riferisce al numerazione della marca da bollo applicata sulla copia originale che è stata consegnata al cliente.
Operazioni non imponibili, esenti e escluse
Le operazioni non imponibili, esenti o escluse sono spesso confuse tra loro. Affinché l’IVA venga applicata devono essere presenti tre requisiti: oggettivo, soggettivo e territoriale. Se alle operazioni sono prive di uno o più di questi requisiti, le operazioni vengono considerate non imponibili.
Le operazioni esenti, invece, vengono sollevate dall’obbligo di applicazione dell’imposta per motivi tecnici o sociali. Infine, le operazioni escluse sono definite tali se è applicabile l’art. 15 DPR 633/12972.
Sanzioni
Sia il fornitore che il contribuente sono responsabili per il pagamento della marca da bollo. Nel caso in cui questa venga omessa in fattura dal fornitore oppure non saldata dal cliente, le singole parti possono pagare individualmente all’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dall’emissione della fattura. Eventuali sanzioni relative ad possibili errori oppure omissioni della marca da bollo possono essere pari nella misura di due o cinque volte il valore dell’imposta.